PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, al fine di assicurare una maggiore intelligibilità del titolo professionale di perito industriale, adegua la relativa denominazione alle denominazioni utilizzate nell'ambito dell'Unione europea per identificare il libero professionista esercente l'attività regolamentata con pari livello di qualificazione e di formazione.

Art. 2.
(Denominazione del titolo professionale).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti, la denominazione «perito industriale» è sostituita dalla denominazione «ingegnere tecnico».
      2. La disposizione di cui al comma 1 non modifica le competenze, le attività e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente concernente l'esercizio della relativa professione.